Presentatata dall’On.le Ugo Lisi una Proposta di Legge sulla modifica dell’Art. 156 del Codice Civile e dell’Art. 5 della Legge 1 Dicembre 1970, n° 898

Modificare l’Art. 156 del Codice Civile e l’art 5 della Legge 1 dicembre 1970, n° 898, in materia di disciplina dei rapporti patrimoniali in caso di separazione dei coniugi e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. È questo lo scopo della Proposta di Legge presentata dal Deputato Salentino, Ugo Lisi e da altri colleghi – tra i quali figurano Cosimo Ventucci, Giancarlo Lehner, Amedeo Labocetta e Maurizio Scelli.
L’iniziativa si struttura in tre articoli. Nel primo si interviene sull’Art: 156 del Codice Civile introducendo un nuovo comma che recita: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti tra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in tribunale, e non vi siano figli”.
Il secondo articolo aggiunge un comma alla Legge 1 Dicembre 1970, n° 898, che dispone: “Le disposizioni dei commi dal sesto al decimo del presente articolo non si applicano nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata inferiore a tre anni, intercorrenti tra la data di celebrazione del matrimonio e la data del deposito del ricorso di separazione in tribunale, non vi siano figli.
In tal caso il Giudice non può disporre alcun assegno di mantenimento né altre corresponsioni a carico dei conigi”, il terzo, infine, stabilisce l’entrata in vigore della Legge, il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
 
«La presente Proposta di Legge – afferma l’On.le Lisi – è volta ad introdurre un’importante innovazione, ispirata a criteri di giustizia ed equità, per quanto concerne le questioni patrimoniali. Impedire che nel caso in cui il matrimonio abbia avuto una durata molto breve (parliamo di un periodo di massimo tre anni) e non vi siano figli, uno dei due coniugi possa avanzare pretese economiche nei confronti dell’altro e lo faccia in qualunque tempo, anche in un momento di gran lunga successivo alla pronuncia del divorzio.
Tali pretese – prosegue il Deputato – appaiono profondamente ingiuste ed infondate se si pensa a quante unioni matrimoniali di comodo avvengono nel nostro Paese, molte volte da parte di donne straniere, che, poco dopo, si separano pretendendo ed ottenendo il mantenimento, per un matrimonio che si è consumato in un arco temporale brevissimo.
Qualora da queste unioni nascano figli, è evidente che tale assunto non varrà, ma, diversamente, in assenza di prole, non può consentirsi che per un matrimonio dalla breve se non brevissima durata, uno dei due coniugi possa ottenere il mantenimento dall’altra.

A maggior ragione – conclude l’On.le Ugo Lisi – c’è quindi bisogno di questo grande passo di civiltà, da moltissimi cittadini sentito e voluto, essendo ormai le separazioni una piaga che coinvolge milioni di coppie in Italia»