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ANCE VS Comune di Lizzanello: il TAR Lecce sospende la procedura di gara

Con ordinanza n. 328 del 29 maggio 2019, il TAR di Lecce ha accolto la domanda di sospensione cautelare della procedura di gara indetta dal Comune di Lizzanello per l’affidamento dei lavori di “Ristrutturazione di parte di fabbricato esistente ubicato nella frazione di Merine da destinare a centro polivalente anziani” presentata nel ricorso proposto collettivamente da ANCE, ANCE Lecce e due imprese del settore.

Diversi sono i profili di interesse della pronuncia. In primo luogo, respingendo l’eccezione formulata dalle parti resistenti, il TAR di Lecce ha confermato la legittimazione processuale attiva di ANCE ad impugnare gli atti di in quanto la proposizione dell’impugnativa, preordinata ad evitare oneri indebiti a carico degli operatori del settore, è “coerente con l’interesse istituzionale” di ANCE.

Il TAR ha ritenuto condivisibili entrambe le censure delle parti ricorrenti.

Quanto al primo motivo di ricorso, il TAR di Lecce ha ritenuto che effettivamente i criteri di valutazione delle offerte “non sembrano finalizzati a valorizzare le migliorie al progetto posto a base d’asta (progetto relativo alla sola ristrutturazione di parte del fabbricato esistente), ma, al contrario, ad estendere gli interventi previsti nel progetto esecutivo anche alla restante porzione dell’immobile”,  ponendo (indebitamente) i relativi oneri economici a carico dei concorrenti e alterando i caratteri essenziali delle prestazioni richieste.

In relazione al secondo motivo di ricorso, con cui era stata denunciata l’illegittimità del contributo da corrispondere ad ASMEL per le prestazioni svolte in qualità di centrale di committenza ausiliaria, il TAR di Lecce ha riconosciuto il corrispettivo contrastante non solo con l’art. 41 comma 2 bis del Codice appalti, ma anche con l’art. 23 della Costituzione, il quale vieta di imporre una prestazione personale o patrimoniale al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Tale ultima statuizione è di particolare rilevanza, poiché enuncia il principio di diritto dell’illegittimità del trasferimento del costo organizzativo di una funzione amministrativa a carico di un soggetto privato, suscettibile di trovare applicazione in tutte le procedure di gara gestite da ASMEL.

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