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Riordino Rete Consultoriale: interrogazione urgente di Buccoliero

Rivedere le Delibere di Giunta regionale, che hanno previsto una riduzione del monte orario dei soli dirigenti psicologi e convocare le parti sindacali interessate per dirimere la controversia, che oltre a ingenerare preoccupazione nei suddetti professionisti, destabilizza una consolidata strutturazione dei servizi presso i Consultori Familiari e diventano sperequanti nei confronti degli Psicologi rispetto ad altre categorie di professionisti della branca medica.
Sono le richieste contenute nell’interrogazione urgente a risposta scritta che il consigliere della Regione Puglia e presidente di “Moderati e Popolari”, Antonio Buccoliero, ha inviato all’assessore alle Politiche della Salute.
Scrive Buccoliero:
Premesso che:
·         la D.G.R. 178 marzo 2009 n. 405 e la D.G.R. 15 marzo 2010 n. 735 e quella del 27 dicembre u.s. hanno previsto in maniera ingiustificata una riduzione del monte orario a carico dei soli Dirigenti Psicologi a 19 ore settimanali, a fronte, invece, di nuove competenze e funzioni attribuite a suddetti specialisti;
·         la medesima decurtazione oraria non è stata assunta a carico del restante personale previsto, alla pari dello psicologo, con orario a tempo pieno in seno all’équipe stabile (L.R. n. 39/85), introducendo così, di fatto, notevoli ed immotivati elementi di discriminazione nei loro confronti;
Visto che:
·         i Dirigenti Psicologi operano nei CC. FF. da oltre 30 anni e, a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, ognuno è stato assegnato a tempo pieno ad una specifica sede consultoriale, presso la quale ha sempre svolto il suo incarico;
·         gli stessi professionisti delle strutture consultoriali sono stati da sempre incardinati nella Regione Puglia quali specialisti che compongono l’équipe stabile e, quindi, con orario settimanale a tempo pieno(38 ore settimanali), in applicazione dei CC.CC.NN.LL.;
·         la stessa Regione Puglia, con propria legge n. 39/85 ha di fatto confermato suddetto orientamento, statuendo il tempo pieno settimanale per tutti i componenti dell’équipe stabile occorrente in ogni Consultorio Familiare;
·         ai Dirigenti Psicologi, alla pari delle altre dirigenze sanitarie, mediche e non mediche, è da tempo attribuito, non dalla Regione Puglia, ma dai vari CC.CC.NN.LL.un monte orario settimanale di 38 ore;
·         la materia dell’orario di lavoro, è normata da contratti nazionali di lavoro ed è specificata all’Art. 14 “Orario di lavoro dei dirigenti”, punti 1 e 2 del CCNL – Dirigenza SPTA, 2002-2005 e successivi;
  • peraltro, delle 38 ore settimanali dovute, come riportato al punto precedente, n. 4 sono riservate obbligatoriamente, alla pari di tutte le altre professioni sanitarie, ad “attività didattica, ricerca e aggiornamento” e, pertanto, non ascrivibili ad attività assistenziali;
  • con le DD.GG.RR. riportate in oggetto, la Regione Puglia, ha determinato, nel progetto di riorganizzazione della rete consultoriale, a carico del Dirigente Psicologo un monte orario di 19 ore settimanali da espletare nella sede consultoriale di assegnazione e ponendo di fatto in essere, in maniera arbitraria e senza alcun confronto con le competenti commissioni consiliari e le rappresentanze della categoria, una pesante discriminazione rispetto ad altri operatori previsti nell’équipe consultoriale (Assistenti Sociali, Ostetriche, Infermieri professionali, Assistenti Sanitari), i quali vedono confermato il loro legittimo diritto al tempo pieno da espletare nella propria struttura di appartenenza;
  • il vulnus a carico dei Dirigenti Psicologi della rete consultoriale trova elementi di ulteriore immotivata discriminazione anche rispetto agli altri Dirigenti Psicologi inquadrati in servizi diversi da quelli consultoriali – D.S.M.; D.D.P.; Servizio Riabilitativo; Servizio Ospedaliero. Le strutture consultoriali, ancor prima dell’adozione delle DD.GG.RR. riportate in oggetto, sono state regolate, nell’espletamento delle loro funzioni, da un modello organizzativo individuato dalla L.R. n. 36/94 come “U.O. Assistenza Consultoriale”, incardinata nei DD.SS.-SS. ed assegnata, già da diversi anni, a livello gestionale, proprio conseguenzialmente alla predetta L.R. n. 39/85, ai Dirigenti Psicologi, i quali sono stati da sempre i diretti responsabili, di concerto con la Direzione del Distretto, delle modalità d’impiego di tutte le risorse umane e strumentali assegnate a predetta U.O., in particolar modo dei moduli organizzativi e di lavoro ritenuti funzionali alla mission ricevuta.
  • Tale articolazione operativa è stata anche recentemente confermata dal Regolamento dei Disretti Socio- Sanitari approvato dalla Giunta Regionale.
  • in virtù di quanto specificato al punto precedente, risulta essere fortemente incomprensibile e contraddittoria la decisione della Regione Puglia di determinare a carico dei Dirigenti Psicologi della rete consultoriale un abbattimento del 50% del monte orario settimanale a loro dovuto;
  • con l’emanazione della L.R. n. 30/77, della L.R. n. 39/85, della L.R. n. 36/94 e con gli adempimenti previsti dai Piani di Zona, i CC.FF. – che si configurano come presìdi socio-sanitari ad accesso diretto – hanno avuto come interventi predominanti tutto ciò che riguarda la sfera psicologica, facendosi carico della vasta problematica ad essa collegata;
  • diventa inderogabile, in termini di diritto, la necessità di ripristinare a carico del Dirigente Psicologo del Consultorio Familiare la dicitura “Psicologo a Tempo Pieno”, alla pari di come è stato fatto per le altre figure previste in pianta stabile (Assistente Sociale, Ostetrica/Assistente Sanitaria/Infermiere Professionale), demandando come da leggi nazionali, regionali e CC.CC.NN.LL. in vigore, tutti gli assetti organizzativi ed applicativi al dirigente responsabile dell’U.O. Assistenza Consultoriale distrettuale, giusto quanto particolarmente previsto dalla L.R. n. 36/94;
l’interrogante si rivolge all’assessore alle Politiche della Salute per sapere:
  • se non sia il caso di rivedere la portata della suddetta DGR con riferimento alle disposizioni che riguardano l’orario di lavoro di un dirigente sanitario, perché sottratto alle competenze della Regione, sospendendone gli effetti con il solo riguardo alla decurtazione delle ore di cui trattasi;
  • se non si crei un grave danno alle attività assicurate dai suddetti dirigenti presso i consultori per effetto della decurtazione di tale monte ore;
  • se non sia il caso di convocare le parti sindacali interessate per dirimere la controversia che oltre a ingenerare preoccupazione nei suddetti professionisti, destabilizza una consolidata strutturazione dei servizi presso i Consultori Familiari e diventano sperequanti nei confronti degli Psicologi rispetto ad altre categorie di professionisti della branca medica.

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