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Conduzione terreni agricoli a piccola colonia stagionale e compartecipazione familiare-scadenze 2014

PEPPINO DE LUCA PRESIDENTE PROVINCIALE UNSIC: Torniamo a parlare dei contratti per la conduzione di terreni agricoli a piccola colonia stagionale, viste le numerose domande pervenute al riguardo. Il contratto di piccola colonia stagionale e di compartecipazione familiare è regolato dalla legge 203/1982 per l’esecuzione delle colture limitatamente al ciclo produttivo ed alle relative fasi di lavorazione, non oltre il ciclo di produzione annuale. Infatti, anche se il terreno viene condotto per diversi anni, la domanda di prosecuzione di tale rapporto di colonia deve essere presentata ogni anno. Al concedente spetta regolarizzare la posizione del compartecipante o piccolo colono, presentando la relativa documentazione all’INPS. A differenza dei, più conosciuti, contratti di affitto dove il proprietario concedente il terreno riceve una certa somma dall’affittuario, nei rapporti di piccola colonia stagionale il proprietario concede la conduzione del terreno per l’intero anno, dividendo il prodotto e relative spese di conduzione con il colono-conduttore. Ai fini delle prestazioni (malattia, maternità, disoccupazione) le giornate di piccolo colono sono equiparate, a tutti gli effetti, alle giornate di lavoro agricolo dipendente. Si considerano piccoli coloni quando il fabbisogno lavorativo risulti inferiore a 120 giornate l’anno. Per il calcolo delle giornate da attribuire ai fini dell’iscrizione negli elenchi anagrafici si applicano i valori medi di impiego di manodopera per singole colture previste dal D.M. 04/06/1997. Le domande di costituzione e/o prosecuzione dei rapporti di piccola colonia relative al 2014 (legge 203/82). devono essere presentate entro il termine del 31/01/2014. Il rispetto di tale termine è importante al fine dell’attribuzione di tutte le giornate previste dal D.M. Del 04/06/1997 (tabelle ettaro-colture). Le domande presentate dopo il 31 gennaio, ma entro 30 giorni dalla data di inizio rapporto colonico, potrebbero subire una riduzione delle giornate accreditate in quanto le stesse saranno rapportate al periodo di effettiva conduzione ed alle fasi lavorative realmente effettuate. Alla domanda devono essere allegati: titolo di proprietà, contratto di colonia sottoscritto dalle parti (concedente e colono),situazione di famiglia del concedente e del colono, ( autocertificazione ), copia documento di identità e codice fiscale di entrambi. Si precisa che il contratto di piccola colonia stagionale deve essere stipulato con l’assistenza delle organizzazioni sindacali  rappresentanti le parti; Per la necessaria assistenza nella compilazione e presentazione della domanda, gli interessati possono rivolgersi presso le sedi del sindacato UNSIC o presso le sedi del patronato ENASC.

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