“In attesa di leggere nel dettaglio il testo del provvedimento approvato oggi dalla Giunta regionale, vanno dette due cose: non è vero che nella Legge regionale 2/2005 (Legge elettorale regionale) c’era un vuoto normativo da colmare su incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri regionali; è vero piuttosto che saremmo forse il primo Consiglio regionale d’Italia ad introdurre questa salvaguardia a favore dei Consiglieri regionali imputati in giudizi in cui la Regione si può costituire parte civile. Non siamo certo contrari a discutere dell’argomento in Consiglio e restiamo fermi sul nostro convinto garantismo, ma va detto che le norme approvate dalla Giunta non derivano dall’esigenza di colmare un vuoto legislativo”.
Questo il primo commento del capogruppo del Pdl alla Regione Puglia, Rocco Palese, allo schema di Disegno di Legge approvato dalla Giunta regionale.
“Nella Legge 2/2005 – spiega Palese – con il recepimento della Legge 154/81 c’è stato anche il recepimento degli articoli 3 e 4 della stessa Legge. La Legge in vigore, quindi, disciplina già le condizioni che oggi la Giunta regionale prevede come incompatibili per Consiglieri, Presidente della Giunta (che è anche Consigliere), e per assessori esterni i quali, in base allo Statuto della Regione, hanno una posizione equiparata a quella dei Consiglieri sotto il profilo di incompatibilità e ineleggibilità. L’unica novità che la Giunta oggi introduce è quella di escludere la costituzione di parte civile dalla fattispecie di lite pendente, la quale provoca l’incompatibilità del Consigliere contro cui avviene la costituzione. E’ vero – continua Palese – che la legislazione nazionale ha introdotto queste norme a favore di consiglieri comunali e provinciali, ma per i Consiglieri regionali ha ritenuto di lasciare in vigore la precedente normativa e, per quanto ne sappiamo, oggi in tutta Italia la costituzione di parte civile della Regione nei confronti di un consigliere regionale, provoca la decadenza per incompatibilità dello stesso consigliere. Tra l’altro la Corte Costituzionale ha già esaminato una fattispecie analoga per la Regione Sicilia, ritenendo che il ruolo del Consigliere regionale, in considerazione della sua qualifica e del suo ruolo legislativo, è diverso rispetto a quello del Consigliere comunale e provinciale, il che non rende affatto automatico ritenere che anche a favore del Consigliere regionale possa escludersi l’ipotesi decadenza a seguito di costituzione di parte civile. Peraltro solitamente quando un Consigliere regionale è sottoposto ad indagine penale per questioni che vedono l’Ente di appartenenza come parte offesa, ciò accade per fatti amministrativi che ledono il prestigio dell’Ente. Per queste ragioni, attendiamo di conoscere il testo del DDL; non siamo contrari ad una discussione sulle cause di incompatibilità dei Consiglieri regionali, ma va detto che se la norma entrasse in vigore così come approvata oggi dalla Giunta, saremmo forse il primo Consiglio regionale d’Italia ad introdurre questa salvaguardia a favore dei Consiglieri regionali imputati in giudizi in cui la Regione si può costituire parte civile. E ciò non deriva né da un vuoto legislativo né da un diritto del Consigliere regionale”./
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